MANCATA APPLICAZIONE NORME PER VITTIME TERRORISMO

Manifestazione contro terrorismo

La legislazione vigente a favore delle vittime del terrorismo prevede una serie di benefici di varia natura – già attribuiti nel tempo alle categorie combattentistiche, ai partigiani, ai sindacalisti, ai licenziati dai partiti politici, ecc. – che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici disattendono completamente.

Appare urgente, pertanto, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri emani opportune DIRETTIVE ai dicasteri competenti, attraverso propri qualificati organi (Dipartimento per la Funzione Pubblica, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi) sulle seguenti materie:

1 . ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

L’ art. 1, secondo comma, della legge 23 novembre 1998, n. 407 stabilisce che i soggetti resi permanentemente invalidi per atti di terrorismo nonché gli orfani e le vedove dei caduti “godono del diritto al collocamento obbligatorio, di cui alle vigenti disposizioni legislative (ora legge 17 agosto 1999, n. 288), con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli”.

Successivamente, l’ art. 2 della citata legge n. 288/99, modificativo dell’art. 1, secondo comma, della legge 407/98, nel ribadire l’assunzione per chiamata diretta degli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo, compresi quelli che già svolgono un’ attività lavorativa, prevede che tali assunzioni debbano avvenire “per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ ottavo livello retributivo” .

Risulta che tale normativa è stata applicata in pieno soltanto presso il Ministero della Pubblica Istruzione. Il Ministero dell’ Interno ha dato corso all’ assunzione di sole tre unità dell’ottavo livello.

Altri Dicasteri o non hanno assunto nessuno, oppure si sono limitati ad assumere rare unità di infimo grado (ex 3 e 4 qualifica funzionale). Infatti, i posti riservati alla categoria “vittime del terrorismo” di qualifica più elevate (ex 6, 7 e 8 qualifica) sono stati assorbiti dai “frequentatori” dei ben noti “corsetti” imposti dai sindacati e senza tener conto del titolo di studio e dei concorsi di accesso.

Recentemente la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza n. 194/2002, dichiarando illegittime le norme relative alla riqualificazione professionale mediante corsi-concorsi del genere.

2 . BENEFICI DI GUERRA A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO

L’art. 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e l’ art. 3 della legge 23 novembre 1998, n. 407 prevedono che le disposizioni vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e dei caduti a causa di atti di terrorismo.

L’art. 51 del T.U. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato (DPR 29 dicembre 1973, n. 1092) stabilisce che a favore dei dipendenti civili ex combattenti ed assimilati (i familiari dei caduti e gli invalidi per atti di terrorismo sono equiparati ex lege rispettivamente alle famiglie dei caduti civili in guerra ed agli invalidi civili di guerra) si applicano le norme contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

L’art. 3 di questa legge, tuttora in vigore, prevede che al personale a riposo è concesso un aumento di dieci anni di servizio, sia ai fini di pensione che di buonuscita, se trattasi di combattenti ed assimilati.

Ma la Ragioneria Generale dello Stato ha stabilito che tale norma non si applica alla categoria degli invalidi e dei familiari dei caduti per terrorismo.

In tal modo viene disatteso il disposto di carattere generale sui “benefici di guerra” stabilito dalle leggi 302/90 e 407/98.

Anche in questo caso si verifica una macroscopica ed iniqua disparità di trattamento con altre categorie (ad esempio, i partigiani, assimilati ai combattenti). Inoltre, altre categorie non combattentistiche hanno recentemente ottenuto maggiorazioni di anzianità (es. legge 236 del 1993 per i dipendenti dei partiti politici, compresi quelli licenziati e disoccupati; analoghi benefici sono stati elargiti dalla legge 172 del 1999 a favore dei licenziati per motivi politici).

 3 . RETRODATAZIONE DEI BENEFICI

La legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, all’art. 82, prevede la retrodatazione dei benefici a favore delle vittime del terrorismo al 1 gennaio 1967; tale norma non viene applicata dal Ministero dell’ Interno per un parere negativo emesso, in sede consultiva, dal Consiglio di Stato (Parere n. 129/2001 del 7 novembre 2001 – Consiglio di Stato , I^ Sezione).

Pertanto, occorre rimuovere in via amministrativa tale diniego, che contrasta palesemente con la volontà del legislatore.

In via subordinata, si chiede la predisposizione di una norma di legge di interpretazione autentica.

4 . MANCATA RETRIBUZIONE AGLI INVALIDI, AGLI ORFANI E ALLE VEDOVE PER ATTI DI TERRORISMO IN CASO DI ASSENZE, PERMESSI E CONGEDI PER MALATTIE INERENTI ALLO STATO DI INVALIDITA’ E DI DANNO BIOLOGICO

I contratti collettivi di lavoro di talune categorie di dipendenti non prevedono che agli invalidi, agli orfani e alle vedove per atti di terrorismo, in caso di assenza per malattia (congedi, permessi, aspettative, cure termali), inerente al proprio stato di invalidità e di perturbamento psichico e psicologico (danno biologico), documentabili con accertamenti sanitari, debba essere corrisposta l’intera retribuzione  (anziché la mancata corresponsione, come avviene attualmente), cosi’ come è invece previsto per altre categorie di invalidi e addirittura per i tossicodipendenti (CCNL – comparto Ministeri – 1194-1997, 2000-2001).

Pertanto  occorre un fattivo intervento sull’ARAN  e sul Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali perché vengano tutelate le suddette categorie di “vittime del terrorismo”,  in sede di rinnovo dei contratti dei vari comparti.

5 . MANCATA ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO

L’art. 4 della citata legge 407/98 prevede la concessione di borse di studio ad orfani e alle vittime del terrorismo per ogni anno di scuola e per ogni anno per il conseguimento del diploma universitario o di laurea.

Il 4 gennaio 2002 è stato pubblicato il bando per la concessione : nella fattispecie  non è stato rispettato il regolamento per l ‘erogazione (DPR 14 marzo 2001, n. 318) e a tutt’ oggi non è dato avere notizia circa la graduatoria per la concessione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

Inoltre nel bando, pur se nella legge è chiaramente detto che decorre dall anno 97/98, non è citato questo anno accademico o scolastico. Dove è finito il miliardo?

Si dovrebbe poi chiarire se chi ha queste borse di studio deve o no pagare le tasse universitarie.

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