Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali
Ai Dirigenti Centrali, Compartimentali e Provinciali
Ai Responsabili delle Strutture Sociali
Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali
CIRCOLARE N. 15
Oggetto: Legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice).
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’uniforme applicazione dei benefici previsti dalla legge in oggetto sul trattamento di fine servizio e di fine rapporto. La circolare è stata elaborata tenendo conto delle indicazioni contenute nella Direttiva del 27 luglio 2007 emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007.
Si precisa, inoltre, che ai fini dei trattamenti menzionati, sono applicabili i soli benefici previsti dagli articoli 2 e 3 della citata legge 206/2004.
ARTICOLO 1
Destinatari delle disposizioni in esame sono i cittadini italiani, vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, e i loro familiari superstiti. Per fatti avvenuti sul territorio italiano sono destinatari della legge anche i cittadini stranieri (sia appartenenti all’Unione europea sia extracomunitari) e apolidi, nonché i loro familiari.
I benefici si applicano a seguito degli eventi verificatisi sul territorio nazionale a far data dal 1° gennaio 1961, con decorrenza dal 1° settembre 2004; la medesima decorrenza è prevista anche per gli eventi verificatisi all’estero dei quali sono state vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento.
Sempre con decorrenza 1° settembre 2004, i benefici si applicano altresì agli eventi occorsi fuori dal territorio nazionale, verificatisi a partire dal 1° gennaio 2003 e coinvolgenti cittadini italiani non residenti in Italia.
Per i superstiti delle vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu (Congo) in data 11.11.1961, l’applicabilità dei benefici previsti dalla legge in commento è stata assicurata dalla norma speciale di cui all’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 91; la decorrenza di tali benefici è dal 1° aprile 2006.
Il comma 1-bis, aggiunto dal comma 1270 della legge finanziaria 2007, ha esteso i benefici contemplati dalla legge in oggetto ai familiari delle vittime del disastro aereo occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 nonché ai familiari ed ai superstiti delle vittime della cosiddetta “banda della Uno bianca”, con decorrenza dal 1° gennaio 2007.
ARTICOLO 2 – comma 1
“Ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento.”
I beneficiari, a norma del comma 1, sono coloro che subiscono o hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo nonché, nel caso di decesso della vittima, il coniuge superstite e gli orfani, che maturano il diritto al beneficio sui loro trattamenti diretti.
TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO
Ai sensi del citato articolo il TFS deve essere calcolato sulla base della retribuzione contributiva utile, ossia quella corrisposta nell’ultimo giorno di servizio nel caso della indennità di buonuscita o quella corrisposta negli ultimi dodici mesi di servizio nel caso dell’indennità premio di servizio, maggiorata del 7,50 per cento.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
La retribuzione utile ai fini TFR viene incrementata per ogni singolo anno di una quota pari al 7,5 per cento.
ARTICOLO 3
1. “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”.
1-bis. “Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un’indennità calcolata applicando l’aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell’anno di decorrenza della pensione”
Ai sensi di tale articolo viene riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utile ad aumentare, per una pari durata, la misura del trattamento di fine servizio e di fine rapporto a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente, di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice.
Il medesimo beneficio spetta anche sui trattamenti diretti di fine servizio o fine rapporto dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, o, in assenza di questi, ai genitori.
Per quanto riguarda il coniuge, si specifica che ha diritto all’aumento figurativo colui che sia coniugato alla data dell’evento terroristico, anche se in seguito è intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre non ha diritto a tale beneficio il coniuge il cui matrimonio sia stato contratto successivamente all’evento terroristico.
Atteso che l’attribuzione della maggiorazione compete indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa dei destinatari al verificarsi dell’evento terroristico, ne consegue che il beneficio in questione deve essere riconosciuto tanto ai figli esistenti al momento dell’evento terroristico, quanto ai figli nati entro i trecento giorni successivi al verificarsi di questo.
Nel caso in cui la vittima deceda in attività di servizio o successivamente al collocamento a riposo, il beneficio spetta agli eredi che succedono iure proprio o iure successionis, a seconda delle specificità previste dalle norme in relazione al tipo di prestazione (Indennità di Buonuscita, Indennità Premio di Servizio, Trattamento di Fine Rapporto).
TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO
Il beneficio si concretizza in un aumento di dieci anni del periodo utile ai fini del calcolo della prestazione.
In caso di contemporanea applicazione degli articoli 2 e 3 il TFS deve essere calcolato sulla base della retribuzione contributiva utile, maggiorata del 7,50 per cento, ed aumentando, nel contempo il periodo utile dei dieci anni figurativi.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In assenza di specifiche modalità di attuazione del beneficio in argomento ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, si considera applicabile, ai fini dell’erogazione della prestazione TFR agli iscritti all’Inpdap, per quanto compatibile, il comma 1 bis dell’articolo in esame, riguardante i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti.
Il tfr va calcolato applicando l’aliquota del 6,91 per cento all’importo relativo a dieci volte la media delle retribuzioni utili degli ultimi 5 anni, o gli anni di servizio prestati se inferiori a cinque, rivalutate ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.Lgs. 503/92. Tale importo deve essere valorizzato nell’ultimo anno di servizio.
In caso di contemporanea applicazione degli articoli 2 e 3 la retribuzione utile ai fini TFR viene incrementata per ogni singolo anno di una quota pari al 7,5 per cento, compreso l’ultimo anno, nel quale è stato valorizzato l’importo ottenuto in base al beneficio di dieci anni di aumento figurativo di cui all’art. 3.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le stesse modalità di calcolo dovranno essere osservate nel caso in cui il destinatario della prestazione abbia aderito ad un fondo pensionistico ed il relativo TFR debba essere versato al fondo.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Come evidenziato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio del 27 luglio 2007, e chiarito dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, l’esenzione fiscale prevista dalla legge 206 del 2004 non riguarda l’intera liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, ma esclusivamente la quota della prestazione erogata dall’Inpdap in attuazione dei benefici riconosciuti dalla legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Giuseppina Santiapichi