Gli anni di piombo si chiudono solo con la verità

CAMERA DEI DEPUTATIUNIONE FAMILIARI VITTIME PER STRAGI

DI CONCERTO CON

ASSOCIAZIONE MEMORIA DEI CADUTI, PER FATTI DI TERRORISMO, DELLE FORZE DELL’ORDINE E DEI MAGISTRATI 

ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DEL TERRORISMO 

Ancora una volta si parla di indulto senza che istituzioni e forze politiche sentano il dovere morale di consultare i familiari di chi è caduto sotto i colpi del terrorismo. Le proposte di indulto e di amnistia annullano la memoria delle vittime. Nel nostro Paese il fenomeno è ricorrente: la disattenzione sulle vittime e l’impegno concentrato sui carnefici.

Questa situazione paradossale che vede le vittime abbandonate a se stesse dalle Istituzioni centrali crea sicuramente una situazione di insofferenza e di fastidio tutte le volte che si parla di benefici nei confronti dei carcerati.

I reati commessi con finalità di terrorismo hanno una peculiarità: spesso chi li ha commessi e ha subito condanne non ha contribuito a una ricostruzione completa della verità.

Gli anni del terrorismo erano e sono rimasti anni opachi perché molti hanno custodito gelosamente segreti riguardanti stragi e omicidi eccellenti. Rimetterli in libertà o praticare sconti di pena significherebbe applicare una logica premiale rovesciata indegna di un paese civile.

Vediamo come personalità politiche che in passato avevano enormi responsabilità politiche istituzionali oggi siano tra coloro che difendono di fatto i terroristi, creando attenuanti ai loro atti criminali.

Una società realmente civile, uno stato davvero democratico non si fonda sul silenzio, sul ricatto, sull’insabbiamento di verità scomode, ma si sforza di mettere a punto quegli strumenti che permettano di colpire i mandanti e gli ispiratori politici delle stragi, del terrorismo e di coloro che, per salvaguardare il loro potere, hanno costretto il Paese a pagare, con centinaia di morti e feriti, un alto tributo di sangue.

Quello che i familiari delle vittime chiedono e pretendono battendosi sempre civilmente perché questo possa avvenire, è di poter arrivare agli esecutori, ai mandanti ed agli ispiratori politici della stagione del terrore e a chi, colpevole anche solo di inerzia ed incapacità, aveva la responsabilità anche politica di tutelare la vita di quelle donne e di quegli uomini morti o feriti.

E dov’è la certezza della pena che vari parlamentari sbandierano all’indomani di ogni delitto?

Senza questa certezza si viene meno al principio di responsabilità, base primaria di tutto l’ordinamento democratico.

Tutto questo offende le persone oneste che guardano la giustizia senza doppi fini, offende i familiari di tutte le innocenti vittime che non hanno potuto crescere e assaporare le gioie della vita, non hanno potuto coltivare l’amicizia, l’amore, che non hanno potuto raggiungere i propri obiettivi. Ma soprattutto non hanno avuto il tempo di chiedere ai loro sicari perché dovevano morire. I familiari delle vittime non hanno mai concepito e non concepiscono l’espiazione della pena come vendetta, ma come esito inevitabile di un percorso che vede nell’accertamento della verità il fine fondamentale oltre che forma di risarcimento davvero accettabile da parte dello Stato.

Purtroppo questa richiesta di giustizia, davvero elementare, è in gran parte rimasta inevasa. Ci sono persone condannate per reati gravissimi che da tempo hanno potuto lasciare il carcere senza che fosse sopraggiunta alcuna forma apprezzabile di ravvedimento, ravvedimento che, per quanto riguarda l’applicazione della legge, dovrebbe manifestarsi nel dire ciò che si sa, per chiudere definitivamente un’epoca di sangue.

Se è tollerabile che tali provvedimenti vengano adottati per reati comuni, è esecrabile che siano proposti per reati connessi al terrorismo, alle stragi e alla mafia. Il grido di allarme proveniente dai magistrati deve far riflettere quei politici che a cuor leggero vogliono estendere a tutti i reati i provvedimenti di clemenza.

Non è mai stata nostra intenzione indebolire le garanzie che permettono a un imputato di difendersi: abbiamo sempre chiesto che i diritti venissero applicati nella chiarezza, senza scambi inconfessabili tra criminalità e altri poteri.

Il terrorismo non è finito e l’omicidio di Marco Biagi ce lo ha appena dimostrato.

Noi siamo convinti che da questa stagione si possa definitivamente uscire solo mettendo al primo posto la verità. La ripresa a livello Parlamentare, della tematica della concessione dell’indulto e dell’amnistia che sono l’anticamera di veri e propri colpi di spugna per chiudere gli anni di piombo e del terrorismo è un fatto inaccettabile.

Non si può e non si deve, se vogliamo vivere in un Paese democratico, stravolgere la nostra storia che deve costantemente fare i conti col proprio passato.

Quegli anni si potranno chiudere solo con la verità e la giustizia.

Tutta la verità mettendo di fronte alle loro responsabilità coloro che hanno utilizzato il terrorismo e le stragi come strumento di lotta politica.

Il Parlamento deve sapere che i familiari non accetteranno l’oblio del silenzio dei colpi di spugna favoriti dall’incertezza della pena e continueranno costantemente a chiedere giustizia per far si che ogni responsabilità venga accertata.

I PRESIDENTI PAOLO BOLOGNESI – MARIELLA MAGI DIONISI – MAURIZIO PUDDU

Documento letto da Paolo Bolognesi nel corso della conferenza stampa tenutasi nella Sala Stampa della Camera dei Deputati

 

AGENZIA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 14/4/2004: Il Ministro incontra i familiari delle vittime del Terrorismo

ministero giustizia

Il Ministro Castelli incontra i familiari di vittime del Terrorismo

Il Ministro della giustizia Roberto Castelli ha ricevuto oggi i rappresentanti dell’associazione “Memoria”, di cui fanno parte i familiari di caduti per fatti di terrorismo, delle forze dell’ordine e dei magistrati.

Nel corso dell’incontro, svoltosi presso il Ministero della Giustizia, il Ministro Castelli ha assicurato alla presidente Mariella Magi Dionisi e agli altri rappresentanti dell’associazione il proprio impegno per l’approvazione della legge sui risarcimenti alle vittime del terrorismo. “Si tratta – ha affermato il Ministro Castelli – di una battaglia giusta, in cui credo profondamente e che mi ha visto impegnato in prima persona anche in Europa, dove anche grazie alla spinta dell’Italia è stata varata una direttiva che impegna i Paesi dell’Unione a prevedere nei propri ordinamenti forme di risarcimento per i parenti delle vittime del terrorismo e degli atti di violenza”.

In un momento in cui l’attenzione dei media è concentrata sul caso Sofri – ha aggiunto il Ministro – mi è sembrato giusto ricevere i parenti delle vittime del terrorismo, perché nel frastuono mediatico di questi giorni è importante che non ci si dimentichi di loro”.

L’associazione Memoria, nell’incontrare il Ministro Castelli, ha ribadito la più assoluta fiducia nelle istituzioni e negli uomini che le rappresentano. Parlando dell’istituto della Grazia, i rappresentanti dell’associazione hanno riconfermato “la più completa fiducia nel fatto che, ove se ne discuta, se ne discuta caso per caso, analizzando ogni singola posizione e non se ne faccia un uso strumentale e generalizzato, rimettendosi alle coscienze di quanti hanno il potere di decidere se concederla o meno”.

“Ciò che preme all’associazione Memoria – è stato ribadito – è che di pari passo le attenzioni di ciascuno e le loro intelligenti sensibilità siano equamente rivolte anche a quanti sono stati uccisi”.

AGENZIA NAZIONALE DISTAMPA 28/2/2004: Familiari delle vittime, restituiremo le Medaglie

agenzia nazionale
AGENZIA NAZIONALE  DISTAMPA 28/2/2004: FAMILIARI DELLE VITTIME, RESTITUIREMO LE MEDAGLIE

FAMILIARI DELLE VITTIME: RESTITUIREMO LE MEDAGLIE – Questa la sintesi dell’odierno Comunicato della Associazione Familiari delle vittime del terrorismo: “Abbiamo letto il resoconto parlamentare relativo alla seduta del 25 febbraio 2003 in cui si è discusso della proposta di legge 2725 unificata con la proposta 3105, nel testo adottato dal relatore Mongiello come testo base. Dire che siamo esterrefatti è dir poco! Sono ormai quasi due anni che altalenanti pareri, altalenanti situazioni politiche, promesse non mantenute e neppure troppo nascosti giochi di potere e di interessi diversi fanno sì che noi, familiari delle 132 vittime del terrorismo tra le Forze dell’Ordine e i Magistrati, si sia legati ad una speranza: che il citato Progetto di legge diventi realtà”.

“A questo punto abbiamo capito che non abbiamo proprio nessuno in cui credere: la sinistra ci usa per attaccare la maggioranza di Governo e tacciarla di incapacità di fare; il Governo dice che vuole fare e non fa e ci usa per mercanteggiare chissà che cosa, chissà con chi e perché! ………….Le medaglie d’ oro che ci sono state date per noi per più di 25 anni hanno avuto un enorme significato: rappresentavano l’attenzione dello Stato, quello Stato e quelle Istituzioni per cui i nostri cari sono arrivati al sacrificio estremo”.

“Quelle medaglie per i figli, le mogli, i genitori, i fratelli e le sorelle erano la presenza della persone care, erano la certezza che il sacrificio estremo era valso a mantenere il nostro Stato libero e in legalità”.

“Le restituiremo perché ormai abbiamo capito che sono prive di quei significati. I valori morali dei nostri cari, le loro certezze istituzionali sono però l’ unico vero “risarcimento” che ci è stato dato di avere in tutti questi anni”.

“Invece molti tra gli uomini politici, uomini di cultura e dell’ arte, uomini delle associazioni umanitarie, uomini dei mass-media si sono preoccupati di andare a vedere come stavano i poveri terroristi per aiutarli e soccorrerli. Mai nessuno di loro si è sognato di andare a vedere come stavano crescendo quei bimbi nati senza un padre e che muovevano i primi passi nella vita senza una mano alla quale stringersi e dalla quale chiedere e ricevere affetto. Sono adulti adesso, non hanno ricevuto né borse di studio né aiuti, ma sono cresciuti con le stesse certezze e gli stessi valori morali dei loro padri. E si sentono spesso umiliati”.

“Questo il risarcimento che lo Stato ci ha offerto in questi anni. Abbiamo affrontato processi, con Avvocati pagati da noi (per noi non c’ era la possibilità del gratuito patrocinio) dai quali non abbiamo avuto né verità certe né certezza della pena e della giustizia, quella giustizia e quella legalità per il cui mantenimento i nostri cari, spesso coscientemente, si sono fatti uccidere. ……………Che continuino pure a provvedere ai bisogni di tutti gli altri che bussano alle casse dello Stato, ma ci lascino la nostra dignità e non ci umilino più……..” 

Il Presidente, Dott.ssa Mariella Magi Dionisi

Libri: Quasi per caso, la mia vita in Polizia e gli anni di piombo

IL LIBRO CHE SOSTIENE L’ASSOCIAZIONE “MEMORIA”
 IN QUANTO IL RICAVATO DELLE VENDITE VA TUTTO ALL’ASSOCIAZIONE

  QUASI PER CASO
LA MIA VITA IN POLIZIA E GLI ANNI DI PIOMBO

libro ispettore Picchi

Silvestro Picchi, ispettore della Digos a Firenze negli anni Settanta, sfuggì per caso al piombo del terrorista nero Mario Tuti.

Oggi ricorda in un volume la sua esperienza, dalla sparatoria di Querceta all’assalto di Prima Linea al carcere delle Murate.

Il 24 gennaio 1975 il nucleo antiterrorismo di Firenze è sul punto di arrestare Mario Tuti, leader del Fronte nazionale rivoluzionario, una delle più spietate organizzazioni eversive neofasciste.

All’improvviso arriva però il contrordine: ad ammanettare il terrorista saranno i colleghi del commissariato di Empoli, dove l’uomo risiede.

L’esito dell’operazione è nota: quando si rende conto che sono venuti per arrestarlo anziché semplicemente perquisirlo, Tuti uccide il brigadiere Leonardo Falco e l’appuntato Giovanni Ceravolo e ferisce gravemente l’appuntato Arturo Rocca.

Partono da questo episodio le memorie di Silvestro Picchi, ispettore della Digos fiorentina negli anni di piombo. Incaricato in un primo momento di andare a catturare Tuti, sul quale aveva indagato per mesi, solo per caso si salvò dalla fine dei suoi colleghi.

E “Quasi per caso” è il titolo scelto per il libello che ripercorre l’esperienza di quegli anni in polizia, in libreria dalla settimana prossima (Sarnus, pp. 80, € 10).

Un “diario” che nasce da un rimorso maturato proprio a seguito dell’esito drammatico di quella fallita operazione.

“Dentro di me iniziai a portare un peso tremendo dal quale nemmeno oggi, a tanti anni di distanza, riesco a liberarmi. So che non ho nessuna colpa – scrive Picchi – eppure sono più che convinto che se fossimo stati mandati noi ad arrestare Tuti, gli agenti empolesi sarebbero ancora vivi. Sono sicuro che non gli avremmo dato la possibilità di impugnare nessun fucile. Saremmo stati senz’altro più prevenuti nei suoi confronti”.

Una voce dall’altro lato della “barricata”, quella di Picchi, che per la sua storia guarda agli anni di piombo dalla prospettiva delle vittime anziché dei terroristi, come spesso accade.

Dall’ingresso in polizia, favorito dalla passione e abilità nella boxe, al duro addestramento, fino all’attività investigativa, sono numerosi i fatti degli anni di piombo in Toscana che trovano spazio nel racconto.

Su tutti, la sparatoria di Cerqueta (1975), quando due evasi uccisero nel lucchese uccidono tre poliziotti durante una perquisizione domiciliare, e il fallito assalto di Prima Linea al carcere delle Murate nel 1978, dove perse la vita l’agente Fausto Dionisi.

“Nei cosiddetti ‘anni di piombò – scrive nella prefazione l’ex procuratore della Direzione nazionale antimafia, Pier Luigi Vigna – il nostro Paese fu attraversato dai fili rossi e neri del terrorismo che, intrecciandosi tra loro, lo strinsero nei nodi di una rete che per poco non arrivò a soffocare la democrazia. Pagine come queste ravvivano la nostra memoria”.

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Silvestro Picchi racconta quarant’anni di carriera contro il terrorismo toscano. Il terrorismo degli anni Settanta in Italia raccontati da uno dei tanti eroi che lo hanno combattuto. È questo “Quasi per caso. La mia vita in polizia e gli anni di piombo”, il diario edito da Sarnus attraverso il quale l’ex ispettore Silvestro Picchi racconta gli anni di piombo della Toscana. In quarant’anni si servizio presso la Digos di Firenze, l’autore ha vissuto le vicende più tragiche della sua terra, frutto di attentati di gruppi legati a movimenti di destra e di sinistra.

In 80 pagine sfoglia la storia del terrorismo toscano descrivendo quello che ha visto dal 1974 quando è entrato a far parte del Nucleo antiterrorismo della questura di Firenze dopo tre anni dall’ingresso in polizia che era stato favorito dalla sua passione e dall’abilità nella boxe. Tra gli episodi narrati si leggono la vicenda dell’arresto del terrorista nero Mario Tuti che culminò in una strage, la sparatoria della Querceta e l’assalto di Prima Linea al carcere delle Murate che portò alla morte dell’agente di polizia Fausto Dionisi. Ma è proprio l’episodio legato a Tuti ad aver spinto Picchi a scrivere il libro. Quel giorno, il 24 gennaio 1975, doveva essere lui con la sua squadra ad eseguire l’arresto del fondatore del Fronte nazionale rivoluzionario, conosciuto come una delle più spietate organizzazioni eversive neofasciste. Ma un contrordine dell’ultima ora aveva assegnato l’operazione agli agenti di Empoli. Al loro arrivo si consumò la tragedia con Tuti che fece fuoco il brigadiere Leonardo Falco e l’appuntato Giovanni Ceravolo e ferì gravemente l’altro appuntato Arturo Rocca. Una scelta inspiegabile che ha fatto in modo che ad affrontare il terrorista nero collezionista di armi di fuoco ci fossero degli agenti che non avevano seguito il caso e non sapevano chi avrebbero dovuto affrontare. «Dentro di me iniziai a portare un peso tremendo dal quale nemmeno oggi, a tanti anni di distanza, riesco a liberarmi – scrive Picchi – So che non ho nessuna colpa, eppure sono più che convinto che se fossimo stati mandati noi ad arrestare Tuti, gli agenti empolesi sarebbero ancora vivi. Sono sicuro che non gli avremmo dato la possibilità di impugnare nessun fucile. Saremmo stati senz’altro più prevenuti nei suoi confronti».

Il dolore per quell’episodio continua a tormentare nel cuore dell’ex ispettore che porta al centro del racconto le vittime del terrorismo degli anni di piombo e pubblica per la rima volta la testimonianza di Anna Falco, la figlia di una delle vittime che si chiede il perché di quella tragica decisione e del comportamento della autorità che in seguito hanno dissuaso la famiglia dal costituirsi parte civile. «In queste pagine non vi è spazio per la fantasia – scrive nella prefazione l’ex procuratore nazionale antimafia Piero Luigi Vigna – Ciò che si narra è una realtà vissuta. Nei cosiddetti “anni di piombo” il nostro Paese fu attraversato dai fili rossi e neri del terrorismo che, intrecciandosi tra loro, lo strinsero nei nodi di una rete che per poco non arrivò a soffocare la democrazia». È uno spaccato della storia d’Italia dove gli eroi sono le vittime, quelle vere, morte per contrastare il terrorismo, uccise dai personaggi che paradossalmente oggi appaiono in televisione e sulle copertine di riviste e giornali.

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Dalla Prefazione, di Piero Luigi Vigna

In queste pagine non vi è spazio per la fantasia: ciò che si narra è una realtà vissuta. Quella realtà che vide il nostro Paese attraversato dai fili rossi e neri dell’eversione che parvero, intrecciandosi tra loro, stringerlo nei nodi di una rete che sembrò soffocare la democrazia: i c.d. “anni di piombo”…

Picchi narra, all’inizio, delle sue origini e del suo ingresso nella Polizia di Stato, favorito dalla sua passione e capacità nella boxe e riferisce, con colorita efficacia, il percorso addestrativo al quale fu sottoposto. Subentrò, tuttavia, ben presto, l’impatto con alcuni dei più gravi episodi che si sono verificati in Toscana ed in taluno dei quali, per il puro intervento del caso, l’Ispettore non perse la vita. Ecco dunque i “resoconti”, tutti inquadrati nel contesto nel quale si verificarono, della strage di Empoli del 24 gennaio 1975, quando il terrorista nero Mario Tuti uccise il, Brigadiere Leonardo Falco e gli Appuntati Giovanni Ceravolo e Arturo Rocca e quella di Querceta del 22 ottobre 1975 ove persero la vita altri tre appartenenti alla Polizia di Stato ed ancora l’omicidio di Fausto Dionisi, avvenuto a Firenze il 20 gennaio 1978 ad opera di Prima Linea…

Le pagine scritte da Picchi ravvivano la nostra memoria e vorrei che anche i giovani le avessero nelle loro mani.

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In occasione della presentazione ufficiale in Palazzo Vecchio a Firenze la Presidente Mariella Magi Dionisi ha fatto pervenire all’Autore il seguente messaggio che è stato letto agli intervenuti:

Mi spiace immensamente tanto che una brutta influenza mi impedisca oggi di essere presente alla presentazione del caro amico e socio Silvestro Picchi. Ma non posso e non voglio far mancare un mio piccolo contributo, dettato dal cuore. Mi è impossibile  non notare che il 27 gennaio è il giorno della MEMORIA.  Dedicato sì alla grande tragedia degli ebrei, ma è un giorno in cui si chiede con forza di avere MEMORIA. La parola Memoria si scrive così sia in ebraico, in italiano,  in greco e in latino: ci sarà un motivo…

L’Associazione che rappresento, e di cui l’autore, fa parte si chiama MEMORIA perché attraverso essa vogliamo ricordare, far ricordare e diffondere, i valori umani, civili e morali in difesa dei quali i nostri cari sono stati uccisi: libertà, legalità, democrazia. La Memoria sopravvive e si perpetua e attraverso essa si può e si deve far avere piena coscienza nei cittadini del profondo significato e della forte funzione sociale delle Forze dell’ Ordine e dei Magistrati. Non ci sono sentimenti di vendetta nella memoria. C’è la richiesta di verità e di giustizia, perché troppo spesso non abbiamo avuto né l’una né l’altra. Questi i nostri morti: 133 uomini servitori dello Stato tra Poliziotti, il maggior numero circa 76, Carabinieri, Agenti di Custodia, Finanzieri e Magistrati. Senza contare le migliaia di feriti. Dalle stragi terroristiche altoatesine all’agguato sul treno di Castiglion Fiorentino.

Terrorismo di destra e di sinistra.

Terrorismo rosso e terrorismo nero.

Uomini colpevoli di indossare una divisa o una toga e perciò definiti servitori dello Stato. Ma lo Stato siamo tutti noi, e troppo spesso lo dimentichiamo, demandando ad altri il compito di ricordarlo.

Il libro di Silvestro, con semplicità rappresenta questa esigenza e offre al futuro e ai nostri giovani la possibilità di avere Memoria.

Memoria di uomini pienamente coscienti , come lui, di rappresentare lo Stato.

Memoria di uomini che nella loro vita, così come lui ha fatto anche a scapito della presenza in famiglia, hanno voluto contribuire ad affermare Libertà, Democrazia, Legalità. Con la semplicità e la naturalezza che non può che venire dall’ intimo convincimento che Silvestro ha dimostrato durante tutta la sua carriera.

Non posso esimermi da notare che noi familiari delle vittime in divisa (e non conta se fossero toghe o altro colore)  è quello che siamo stati troppo spesso e troppo spesso anche inutilmente costretti a cercare di far ricordare .

Per anni e anche adesso, a periodi ricorrenti, ci ritroviamo in mezzo ad una ridda di voci ed a tangibili iniziative che da anni sono rivolte solo a validare, forse anche politicamente, uomini che oltre che a ferire altri uomini, hanno fatto sì che tanti bambini restassero senza un padre a cui chiedere e dare affetto. O non lo hanno mai conosciuto.

Associazioni umanitarie, Cooperative, Parlamentari, Giornalisti, Religiosi, uomini e donne di cultura e dello spettacolo: tutti preoccupati di aiutare quelli che in base ad ideali e convinzioni hanno deciso che si poteva impunemente anche uccidere. Era giusto: i morti non possono più avere voce.

Ma le Forze dell’Ordine ed i Magistrati hanno voce: la voce di quanti vogliono vivere in un mondo realmente giusto, un mondo fatto di legalità e di giustizia.

Il libro dell’Ispettore Picchi contribuisce  a dare loro voce, contribuisce a questa  memoria, memoria vissuta e partecipata da lui in prima persona.

Memoria  anche e soprattutto rappresentata attraverso il cuore e la dedizione di uno che ne ha fatto un motivo di vita.

Attraverso la sua vita e il ricordo della sua parte intima e familiare credo faccia capire che le Forze dell’ Ordine e i loro appartenenti sono principalmente uomini, uomini cha hanno deciso di essere al servizio della libertà e della sicurezza di atri uomini, cittadini tra gli altri cittadini.

Una nota del tutto personale: mia figlia non ha ricordi di suo padre, non gliene è stato dato il tempo,  ma ha sempre detto che ha avuto la fortuna di averli attraverso il ricordo dei colleghi del suo papà: ecco, in questo libro è stato fatto un regalo a mia figlia: un ulteriore ricordo della personalità di suo padre.

Grazie Ispettore Picchi e scusa ancora se l’ influenza mi ha bloccato, ma sono con te e … Grazie!!Davvero, di cuore!!!

                                                                 Mariella Magi Dionisi Presidente Associazione Memoria

Trasmissione RTV38 sul libro dell’Ispettore Picchi

televisione              televisione
Prima Parte                             Seconda Parte

libro ispettore Picchi

Sondaggio del settimanale L’Espresso

sondaggi

Gli italiani contrari all’indulto sono quasi il doppio di quelli favorevoli.

Il dato emerge dal sondaggio effettuato dalla Doxa nel gennaio 2003 per il settimanale “L’Espresso”.

Le opinioni e le percentuali raccolti dalla Doxa sono sorprendenti.

Oltre al fatto, comprensibile, che l’87,5 per cento degli italiani dice che l’indulto non dev’essere applicato a tutti i reati (63,5 indica reati di sangue, 51,8 reati più gravi in generale), il 59,3 per cento è certo che con l’applicazione dell’indulto aumenterebbe il numero dei reati, e il 52,1 che i detenuti, una volta liberi, non farebbero una vita onesta.

sondaggio

WELFARE ITALIA 30/10/2003: Le proposte di Legge in favore delle vittime del Terrorismo

WELFARE ITALIA

  Unione vittime per stragi (Associazioni delle stragi di: Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Treno Italicus, Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980, Rapido 904, Firenze Via dei Georgofili),

Associazione Memoria dei caduti per fatti di terrorismo, delle forze dell’ordine e dei magistrati,

Associazione italiana vittime del terrorismo.

Oggi, 29 Ottobre, nella sala stampa di Palazzo Montecitorio, abbiamo incontrato i parlamentari proponenti delle proposte di legge in favore delle vittime del terrorismo, onorevoli Bielli, Bornacin e Ascierto, oltre agli onorevoli Grandi e Pacini, per valutare l’iter del testo unificato elaborato ed approvato dalla Commissione Affari costituzionali.

Vi è stato l’impegno fattivo di tutti i parlamentari a sostenere un iter veloce del testo unificato, nel rispetto dei diritti di tutte le vittime del terrorismo e delle stragi.

La questione ancora aperta, ora, riguarda il Governo, che dovrà presentare la relazione tecnica sul provvedimento per la quantificazione degli oneri finanziari necessari.

Ci auguriamo che il Governo sappia rispondere positivamente, a fronte degli impegni assunti, alle attese delle vittime del terrorismo e delle stragi.

I Presidenti delle tre Associazioni

Paolo Bolognesi

Mariella Magi Dionisi

Maurizio Puddu

IL GIORNALE del 2/8/2003: Comune on line un sito per non dimenticare le vittime degli anni di piombo

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IL GIORNALE TESTATA 2 AGOSTO 2003

IL GIORNALE 2 AGOSTO 2003

 

LA NAZIONE del 2/8/2003: La Memoria naviga su internet, un sito dedicato alle vittime del Terrorismo

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LA NAZIONE TESTATA 2 AGOSTO 2003

LA NAZIONE 2 AGOSTO 2003

Appello al Presidente della Repubblica

repubblica italiana

LETTERA APERTA
AI PRESIDENTI
DELLA REPUBBLICA ON. CARLO AZEGLIO CIAMPI
E

 CONSIGLIO DEI MINISTRI ON. SILVIO BERLUSCONI
 DEI
FAMILIARI DELLE 132 VITTIME DELLE FORZE ORDINE E DEI MAGISTRATI
A CAUSA DEI TERRORISTI

Le 132 vittime delle Forze dell’Ordine e dei Magistrati a causa dei Brigatisti hanno inviato tramite i loro familiari riuniti nell’Associazione Memoria la seguente lettera aperta.

 Lettera aperta  a:

 Sig. Presidente della Repubblica

 Sig. Presidente del Consiglio

 Senatori – Deputati –  Stampa

I familiari di quanti, tra le forze dell’ Ordine e i Magistrati sono stati uccisi dai terroristi sono a dir poco allibiti dal comportamento che viene tenuto nei loro confronti.

Si fa a gara ad andare ai funerali (per farsi vedere o per sincera partecipazione?).

Si è appena seppellito, piangendo e partecipando al dolore di una famiglia, un poliziotto- eroe assassinato mentre faceva il proprio lavoro. Lui come gli altri 123 caduti tra poliziotti e carabinieri e agenti di custodia e finanzieri, più 9 magistrati,  che hanno  contribuito a far sì che l’ Italia continuasse a vivere in libertà e in democrazia.

Danno medaglie d’ oro alla memoria e promozioni postume.

 Si promette da anni (in alcuni casi ancor più di 25 ) che si darà assistenza ai familiari.

 Si sbandierano leggi e decreti legge che niente danno (ovvero = costo zero), se non ai civili.

 Si promette che si renderanno veramente attuate leggi che ormai sono già state pubblicate in Gazzetta da quasi 5 anni .

Si promette che si darà attenzione alle Forze dell’ Ordine e che si troveranno i fondi per risarcire degnamente e non in maniera umiliantemente irrisoria le loro famiglie.

Poi, per regalo dell’ 8 marzo alle quasi 100 vedove, si pubblica sulla G. U. n. 55 del 7.3.2003 la Legge 27.2.2003 n. 33 “ Disposizioni in favore delle vittime del disastro aereo di Linate”

Il Prefetto di Milano è incaricato di distribuire la somma, sentito il parere del Comitato 8 ottobre.

Sono stanziati : 12 milioni e 500 mila euro .

Le vittime sono 118.

Alla Vostra coscienza rimettiamo la velocità nel porre attenzione a quelle vittime, contrapposta a quella che offrite ai Vostri ed ai nostri uomini.

Alla Vostra coscienza rimettiamo la diversa valutazione economica della vita.

(Un appartenente alle Forze dell’ Ordine vi COSTA ben 150 milioni delle vecchie lire, erogate in tre volte a e distanza di circa 23 anni dall’ evento!)

Non capiamo e ci rifiutiamo di capirlo perché si sia pensato che persone che, poverette, sono incappate in un tragico destino che anche noi ha commosso e fatto piangere, siano valutate così diversamente.

I nostri uomini erano in servizio, offrivano sicurezza al cittadino, cercavano di far continuare a sopravvivere libertà, giustizia, democrazia. Legalità. Portavano le stellette, rappresentano lo Stato, lo difendono e difendono, al prezzo della loro vita i politici, i magistrati, i professori, i sindaci ecc… (quanti sono morti nelle scorte?)

Quegli uomini e quelle donne erano su un aereo civile, in un aeroporto non militare, non erano al vostro servizio e non li avevate comandati di prendere quell’ aereo; un errore umano o forse l’ incuria li ha uccisi.

Le loro famiglie potranno anche rivalersi sulle Assicurazioni.

Noi abbiamo solo lo Stato.

Ma quale Stato ?

Tra quanto sarà dato anche ai terroristi morti un risarcimento e la medaglia d’ oro ?

                                                    I 132 ASSASSINATI DAI TERRORISTI DELLE FORZE DELL’ORDINE

vittime terrorismo

AGENZIA DI STAMPA NAZIONALE ADNKRONOS del 1/8/2003: Firenze, un sito internet su vittime del Terrorismo

adnkronoslogo

FIRENZE, UN SITO INTERNET SU VITTIME DEL TERRORISMO

Firenze, 1 ago. – (Adnkronos) – L’obiettivo e’ quello di non dimenticare le vittime del terrorismo e il sacrificio di ben 123 uomini delle Forze dell’Ordine e di 9 magistrati, che furono assassinati durante la ”stagione di piombo”. Per questo l’associazione ”Memoria”, costituitasi 7 anni fa a Firenze, in Palazzo Vecchio, ha deciso di ”sbarcare” su internet.

Da oggi, grazie alla collaborazione della rete civica del Comune di Firenze, chiunque potra’ collegarsi al sito http://associazioni.comune.firenze.it/memoria/.

L’iniziativa e’ stata presentata questa mattina in Palazzo Vecchio dal presidente del consiglio comunale Alberto Brasca, uno degli amministratori comunali che all’epoca tenne a battesimo l’Associazione, dall’onorevole Valdo Spini, da sempre legato all’Associazione e firmatario di varie proposte di legge sulla materia, e dalla presidente di ”Memoria”, Mariella Magi Dionisi.

Il sito e’ curato dal giornalista Franco Mariani, addetto Stampa dell’Associazione. (Bea/Gs/Adnkronos)

IL CORRIERE DI FIRENZE del 2/8/2003: Un sito internet per le vittime del terrorismo

Per leggere l’articolo basta cliccarci sopra, ad ogni cliccamento l’immagine si ingrandisce sempre di più, permettendo la lettura del testo.

CORRIERE DI FIRENZE TESTATA 2 AGOSTO 2003

 

CORRIERE DI FIRENZE 2 AGOSTO 2003

 

AGENZIA DI STAMPA JO PRESS del 1/08/2003: Sito per la Memoria delle Vittime Forze dell’Ordine e Magistratura per fatti di Terrorismo

jo press

SITO PER LA MEMORIA DELLE VITTIME
FORZE DELL’ORDINE E MAGISTRATURA
PER FATTI DI TERRORISMO

UN SITO INTERNET PER PERPETUARE LA “MEMORIA” DELLE VITTIME DEI TERRORISTI DELLE FORZE DELL’ORDINE E DEI MAGISTRATI E ABBATTERE IL MURO DEL SILENZIO

L’obiettivo è quello di non dimenticare le vittime del terrorismo e il sacrificio di ben 123 uomini delle Forze dell’Ordine e di 9 Magistrati, che furono assassinati durante la “stagione di piombo”. Per questo l’associazione “Memoria”, costituitasi 7 anni fa a Firenze, in Palazzo Vecchio, ha deciso di “sbarcare” su internet.

Da oggi, grazie alla collaborazione e ospitalità della rete civica del Comune di Firenze, chiunque potrà collegarsi al sito http://associazioni.comune.firenze.it/memoria/

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in Palazzo Vecchio dal Presidente del Consiglio Comunale Alberto Brasca, uno degli amministratori comunali che all’epoca tenne a battesimo l’Associazione, dall’Onorevole Valdo Spini, da sempre legato all’Associazione e firmatario di varie proposte di legge sulla materia, e dalla Presidente di “Memoria”, Mariella Magi Dionisi.

Il sito è curato dal giornalista Franco Mariani, Addetto Stampa dell’Associazione. «Sono felice – ha detto il Presidente del Consiglio Comunale Brasca – di illustrare un’altra iniziativa che servirà a non dimenticare il sacrificio di tanti servitori dello Stato».

Da parte sua l’Onorevole Valdo Spini, già Sottosegretario agli Interni, ha ricordato «come lo Stato, e soprattutto coloro che sono chiamati a rappresentare i cittadini in Parlamento, abbiano il dovere primario di ricordare i propri caduti in servizio e di stare vicino in ogni modo alle loro famiglie. Mi auguro quindi che il sito possa far conoscere meglio le figure di questi 132 uomini dello Stato e le problematiche che gravano attorno a questi omicidi, e che devono interessare tutti gli italiani».

L’assessore alla rete civica, Elisabetta Tesi, ha ricordato come oggi siano «quasi 200 le associazioni che hanno scelto di essere presenti con le loro pagine sulla rete civica del Comune di Firenze, che fin dall’apertura del suo sito ha sempre dato voce all’Associazionismo cittadino. Sono sicura che le pagine dell’Associazione “Memoria” serviranno allo scopo che la stessa si prefigge, e che da tutta l’Italia non mancheranno visitatori alle loro pagine web presenti sul sito del Comune di Firenze».

Concludendo la presentazione la Presidente dell’Associazione “Memoria”, Mariella Magi Dionisi, ha ringraziato ancora una volta il Comune di Firenze per il sostegno che da sempre dà all’associazione, e l’onorevole Valdo Spini per essere tra i principali portatori della loro voce in Parlamento».

«Da sempre – ha ribadito Mariella Magi Dionisi – vogliamo ricordare, far ricordare e diffondere i valori umani, civili e morali in difesa dei quali i nostri cari sono stati uccisi: libertà, legalità, democrazia, e da oggi lo faremo anche attraverso internet».

«La memoria sopravvive e si perpetua. Non abbiamo sentimenti di vendetta ma chiediamo solo verità e giustizia, perché troppo spesso non abbiamo avuto né l’una né l’altra. Questi i nostri morti: 132 uomini tra poliziotti, carabinieri, agenti di custodia, finanzieri e magistrati. Senza contare gli oltre 5.000 feriti. Uomini colpevoli di indossare una divisa o una toga e perciò definiti servitori dello Stato. Ma lo Stato siamo tutti noi e troppo spesso lo dimentichiamo e demandiamo ad altri il compito di ricordarlo». 

«E’ per noi doveroso in questo momento chiedere che le nostre parole non siano travisate ed interpretate come reazione dettata solo da un dolore che non è cancellabile: è una voce doverosamente presente senza retorica, attenta a non suscitare pietismo. Perché è vero che i morti sono morti tutti uguali, come uguale è il dolore per la perdita, l’elaborazione del lutto, l’affrontare i problemi anche spiccioli quotidiani, crescere figli che non hanno avuto la possibilità di dare e ricevere la carezza dai loro padri. Ma diverso è essere coscienti del fatto che non il Fato ma altri uomini hanno deciso che proprio perché essi rappresentavano lo Stato o magari stavano facendo indagini che avrebbero avvicinato alla verità e forse anche alla scoperta di covi ed organizzazioni, o perché erano la scorta di un uomo politico o perché erano in servizio nell’esatto momento in cui accadeva qualcosa che non si doveva sapere, sono stati coscientemente e deliberatamente uccisi. Non l’incidente e non il caso, ma il fatto di rappresentare lo Stato. Non la malattia, ma il fatto di voler far affermare libertà, democrazia, legalità. Poliziotti e carabinieri e magistrati scelti perché simbolo dell’efficienza dello Stato. E poco contava se accanto avevano i figli o le mogli». 

«I loro valori morali, le loro certezze istituzionali, la loro capacità di donare se stessi e le proprie famiglie al servizio degli altri è quello che ci è rimasto. Sono quasi 26 anni che chiedo, e assieme a me i familiari degli altri caduti, di avere la stessa attenzione che viene offerta ai terroristi. Nei media ciò non accade quasi mai, se non appena uno dei nostri servitori dello Stato viene ucciso. Lo Stato, il Governo, il Parlamento sono sempre stati veloci e attenti ai bisogni dei terroristi. Solo pochi uomini hanno la coscienza illuminata come Valdo Spini che ci seguono e ci supportano nelle nostre richieste. A riprova: l’indultino avrà la legislativa. Non entro nei contenuti. La volontà politica è sovrana e lo riconosciamo. Quello che preme sottolineare è che la proposta di Legge a nostro favore segue il normale iter e sarà legata alla finanziaria. Due tempi, due misure».

LA REPUBBLICA del 2/8/2003: Un sito per le vittime del Terrorismo

Per leggere l’articolo basta cliccarci sopra, ad ogni cliccamento l’immagine si ingrandisce sempre di più, permettendo la lettura del testo.

REPUBBLICA TESTATA 2 AGOSTO 2003

 

REPUBBLICA  ARTICOLO 2 AGOSTO 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI FIRENZE 1 Agosto 2003: Apertura sito internet Associazione Memoria

logo comune firenze
Comunicato Stampa

 UN SITO INTERNET PER PERPETUARE LA “MEMORIA”

DELLE VITTIME DEI TERRORISTI

DELLE FORZE DELL’ORDINE E DEI MAGISTRATI

E ABBATTERE IL MURO DEL SILENZIO

 L’obiettivo è quello di non dimenticare le vittime del terrorismo e il sacrificio di ben 123 uomini delle Forze dell’Ordine e di 9 Magistrati, che furono assassinati durante la “stagione di piombo”. Per questo l’associazione “Memoria”, costituitasi 7 anni fa a Firenze, in Palazzo Vecchio, ha deciso di “sbarcare” su internet. Da oggi, grazie alla collaborazione e ospitalità della rete civica del Comune di Firenze, chiunque potrà collegarsi al sito

http://associazioni.comune.firenze.it/memoria/  (il Comune ha chiuso il sito nel 2014)

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in Palazzo Vecchio dal Presidente del Consiglio Comunale Alberto Brasca, uno degli amministratori comunali che all’epoca tenne a battesimo l’Associazione, dall’Onorevole Valdo Spini, da sempre legato all’Associazione e firmatario di varie proposte di legge sulla materia, e dalla Presidente di “Memoria”, Mariella Magi Dionisi.

Il sito è curato dal giornalista Franco Mariani, Addetto Stampa dell’Associazione.

«Sono felice – ha detto il Presidente del Consiglio Comunale Brasca – di illustrare un’altra iniziativa che servirà a non dimenticare il sacrificio di tanti servitori dello Stato».

Da parte sua l’Onorevole Valdo Spini, già Sottosegretario agli Interni, ha ricordato «come lo Stato, e soprattutto coloro che sono chiamati a rappresentare i cittadini in Parlamento, abbiano il dovere primario di ricordare i propri caduti in servizio e di stare vicino in ogni modo alle loro famiglie. Mi auguro quindi che il sito possa far conoscere meglio le figure di questi 123 uomini dello Stato e le problematiche che gravano attorno a questi omicidi, e che devono interessare tutti gli italiani».

L’Assessore alla rete civica, Elisabetta Tesi, ha ricordato come oggi siano «quasi 200 le associazioni che hanno scelto di essere presenti con le loro pagine sulla rete civica del Comune di Firenze, che fin dall’apertura del suo sito ha sempre dato voce all’Associazionismo cittadino. Sono sicura che le pagine dell’Associazione “Memoria” serviranno allo scopo che la stessa si prefigge, e che da tutta l’Italia non mancheranno visitatori alle loro pagine web presenti sul sito del Comune di Firenze».

Concludendo la presentazione la Presidente dell’Associazione “Memoria”, Mariella Magi Dionisi, ha ringraziato ancora una volta il Comune di Firenze per il sostegno che da sempre dà all’associazione, e l’onorevole Valdo Spini per essere tra i principali portatori della loro voce in Parlamento.

«Da sempre – ha ribadito Mariella Magi Dionisi – vogliamo ricordare, far ricordare e diffondere i valori umani, civili e morali in difesa dei quali i nostri cari sono stati uccisi: libertà, legalità, democrazia, e da oggi lo faremo anche attraverso internet. La memoria sopravvive e si perpetua. Non abbiamo sentimenti di vendetta ma chiediamo solo verità e giustizia, perché troppo spesso non abbiamo avuto né l’una né l’altra. Questi i nostri morti: 132 uomini tra poliziotti, carabinieri, agenti di custodia, finanzieri e magistrati. Senza contare gli oltre 5.000 feriti. Uomini colpevoli di indossare una divisa o una toga e perciò definiti servitori dello Stato. Ma lo Stato siamo tutti noi e troppo spesso lo dimentichiamo e demandiamo ad altri il compito di ricordarlo. E’ per noi doveroso in questo momento chiedere che le nostre parole non siano travisate ed interpretate come reazione dettata solo da un dolore che non è cancellabile: è una voce doverosamente presente senza retorica, attenta a non suscitare pietismo. Perché è vero che i morti sono morti tutti uguali, come uguale è il dolore per la perdita, l’elaborazione del lutto, l’affrontare i problemi anche spiccioli quotidiani, crescere figli che non hanno avuto la possibilità di dare e ricevere la carezza dai loro padri. Ma diverso è essere coscienti del fatto che non il Fato ma altri uomini hanno deciso che proprio perché essi rappresentavano lo Stato o magari stavano facendo indagini che avrebbero avvicinato alla verità e forse anche alla scoperta di covi ed organizzazioni, o perché erano la scorta di un uomo politico o perché erano in servizio nell’esatto momento in cui accadeva qualcosa che non si doveva sapere, sono stati coscientemente e deliberatamente uccisi. Non l’incidente e non il caso, ma il fatto di rappresentare lo Stato. Non la malattia, ma il fatto di voler far affermare libertà, democrazia, legalità. Poliziotti e carabinieri e magistrati scelti perché simbolo dell’efficienza dello Stato. E poco contava se accanto avevano i figli o le mogli. I loro valori morali, le loro certezze istituzionali, la loro capacità di donare se stessi e le proprie famiglie al servizio degli altri è quello che ci è rimasto”.

“Sono quasi 26 anni – ha sottolineato Mariella Magi Dionisi – che chiedo e assieme a me i familiari degli altri caduti, di avere la stessa attenzione che viene offerta ai terroristi. Nei media ciò non accade quasi mai, se non appena uno dei nostri servitori dello Stato viene ucciso. Lo Stato, il Governo, il Parlamento sono sempre stati veloci e attenti ai bisogni dei terroristi. Solo pochi uomini hanno la coscienza illuminata come Valdo Spini che ci seguono e ci supportano nelle nostre richieste. A riprova: l’indultino avrà la legislativa. Non entro nei contenuti. La volontà politica è sovrana e lo riconosciamo. Quello che preme sottolineare è che la proposta di Legge a nostro favore segue il normale iter e sarà legata alla finanziaria. Due tempi, due misure».

Comunicato Stampa del Comune di Firenze del 1 agosto 2003

AGENZIA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 24/01/2003: Il Ministro incontra l’Associazione Memoria

ministero giustizia

Il Ministro della giustizia Roberto Castelli ha incontrato questo pomeriggio presso il Ministero i rappresentanti dell’associazione “Memoria dei caduti per fatti di terrorismo, delle forze dell’ordine e dei magistrati”, guidati dalla presidente Mariella Magi Dionisi. Insieme a lei, erano presenti i consiglieri Daniela Cutugno, Silvana Graziosi e Salvatore Vagnoli.

Nel corso del colloquio, che è stato molto cordiale, il Ministro ha assicurato ai rappresentanti dell’associazione che terrà sempre ben presente, prima di avviare qualsiasi iniziativa, il desiderio di giustizia che promana dalla società e in particolare dai familiari e parenti delle vittime dei reati.

Comunicato Stampa del Ministero della Giustizia del 24 Gennaio 2003

Circolare n 15 dell’Inpdap

Inpdap

Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali

Ai Dirigenti Centrali, Compartimentali e Provinciali

Ai Responsabili delle Strutture Sociali

Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

 

CIRCOLARE N. 15

Oggetto: Legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice).

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’uniforme applicazione dei benefici previsti dalla legge in oggetto sul trattamento di fine servizio e di fine rapporto. La circolare è stata elaborata tenendo conto delle indicazioni contenute nella Direttiva del 27 luglio 2007 emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007.

Si precisa, inoltre, che ai fini dei trattamenti menzionati, sono applicabili i soli benefici previsti dagli articoli 2 e 3 della citata legge 206/2004.

ARTICOLO 1

Destinatari delle disposizioni in esame sono i cittadini italiani, vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, e i loro familiari superstiti. Per fatti avvenuti sul territorio italiano sono destinatari della legge anche i cittadini stranieri (sia appartenenti all’Unione europea sia extracomunitari) e apolidi, nonché i loro familiari.

I benefici si applicano a seguito degli eventi verificatisi sul territorio nazionale a far data dal 1° gennaio 1961, con decorrenza dal 1° settembre 2004; la medesima decorrenza è prevista anche per gli eventi verificatisi all’estero dei quali sono state vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento.

Sempre con decorrenza 1° settembre 2004, i benefici si applicano altresì agli eventi occorsi fuori dal territorio nazionale, verificatisi a partire dal 1° gennaio 2003 e coinvolgenti cittadini italiani non residenti in Italia.

Per i superstiti delle vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu (Congo) in data 11.11.1961, l’applicabilità dei benefici previsti dalla legge in commento è stata assicurata dalla norma speciale di cui all’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 91; la decorrenza di tali benefici è dal 1° aprile 2006.

Il comma 1-bis, aggiunto dal comma 1270 della legge finanziaria 2007, ha esteso i benefici contemplati dalla legge in oggetto ai familiari delle vittime del disastro aereo occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 nonché ai familiari ed ai superstiti delle vittime della cosiddetta “banda della Uno bianca”, con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

ARTICOLO 2 – comma 1

Ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento.”

I beneficiari, a norma del comma 1, sono coloro che subiscono o hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo nonché, nel caso di decesso della vittima, il coniuge superstite e gli orfani, che maturano il diritto al beneficio sui loro trattamenti diretti.

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Ai sensi del citato articolo il TFS deve essere calcolato sulla base della retribuzione contributiva utile, ossia quella corrisposta nell’ultimo giorno di servizio nel caso della indennità di buonuscita o quella corrisposta negli ultimi dodici mesi di servizio nel caso dell’indennità premio di servizio, maggiorata del 7,50 per cento.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La retribuzione utile ai fini TFR viene incrementata per ogni singolo anno di una quota pari al 7,5 per cento.

 ARTICOLO 3

1. “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”.

1-bis. “Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un’indennità calcolata applicando l’aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell’anno di decorrenza della pensione

Ai sensi di tale articolo viene riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utile ad aumentare, per una pari durata, la misura del trattamento di fine servizio e di fine rapporto a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente, di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice.

Il medesimo beneficio spetta anche sui trattamenti diretti di fine servizio o fine rapporto dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, o, in assenza di questi, ai genitori.

Per quanto riguarda il coniuge, si specifica che ha diritto all’aumento figurativo colui che sia coniugato alla data dell’evento terroristico, anche se in seguito è intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre non ha diritto a tale beneficio il coniuge il cui matrimonio sia stato contratto successivamente all’evento terroristico.

Atteso che l’attribuzione della maggiorazione compete indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa dei destinatari al verificarsi dell’evento terroristico, ne consegue che il beneficio in questione deve essere riconosciuto tanto ai figli esistenti al momento dell’evento terroristico, quanto ai figli nati entro i trecento giorni successivi al verificarsi di questo.

Nel caso in cui la vittima deceda in attività di servizio o successivamente al collocamento a riposo, il beneficio spetta agli eredi che succedono iure proprio o iure successionis, a seconda delle specificità previste dalle norme in relazione al tipo di prestazione (Indennità di Buonuscita, Indennità Premio di Servizio, Trattamento di Fine Rapporto).

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Il beneficio si concretizza in un aumento di dieci anni del periodo utile ai fini del calcolo della prestazione.

In caso di contemporanea applicazione degli articoli 2 e 3 il TFS deve essere calcolato sulla base della retribuzione contributiva utile, maggiorata del 7,50 per cento, ed aumentando, nel contempo il periodo utile dei dieci anni figurativi.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

In assenza di specifiche modalità di attuazione del beneficio in argomento ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, si considera applicabile, ai fini dell’erogazione della prestazione TFR agli iscritti all’Inpdap, per quanto compatibile, il comma 1 bis dell’articolo in esame, riguardante i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti.

Il tfr va calcolato applicando l’aliquota del 6,91 per cento all’importo relativo a dieci volte la media delle retribuzioni utili degli ultimi 5 anni, o gli anni di servizio prestati se inferiori a cinque, rivalutate ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.Lgs. 503/92. Tale importo deve essere valorizzato nell’ultimo anno di servizio.

In caso di contemporanea applicazione degli articoli 2 e 3 la retribuzione utile ai fini TFR viene incrementata per ogni singolo anno di una quota pari al 7,5 per cento, compreso l’ultimo anno, nel quale è stato valorizzato l’importo ottenuto in base al beneficio di dieci anni di aumento figurativo di cui all’art. 3.


PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le stesse modalità di calcolo dovranno essere osservate nel caso in cui il destinatario della prestazione abbia aderito ad un fondo pensionistico ed il relativo TFR debba essere versato al fondo.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Come evidenziato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio del 27 luglio 2007, e chiarito dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, l’esenzione fiscale prevista dalla legge 206 del 2004 non riguarda l’intera liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, ma esclusivamente la quota della prestazione erogata dall’Inpdap in attuazione dei benefici riconosciuti dalla legge.

                                                     IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Giuseppina Santiapichi

Legge n 2006 del 3 agosto 2004: nuove norme favore vittime terrorismo

CAMERA DEI DEPUTATI

Legge 3 agosto 2004, n. 206

“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo
e delle stragi di tale matrice”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2004

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.

 Art. 2.

1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l’articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

2. E’ riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

 Art. 3.

1. A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l’anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall’anno 2005.

 2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

 Art. 4.

1. Coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacita’ lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine e’ autorizzata la spesa di 126.432 euro per l’anno 2004, di 128.960 euro per l’anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall’anno 2006.

2. A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall’anno 2004.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall’IRPEF.

  Art. 5.

1. L’elargizione di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all’articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l’anno 2004.

 3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, é concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all’elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l’anno 2004, di 8.474.834 euro per l’anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall’anno 2006.

4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l’anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall’anno 2005.

5. L’elargizione di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l’anno 2004.

  Art. 6.

1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità e’ autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2004.

 2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall’anno 2004.

  Art. 7.

1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l’adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall’anno 2004.

Art. 8.

1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall’imposta di bollo.

2. L’erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

 Art. 9.

1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

Art. 10.

1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall’anno 2004.

2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all’articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l’azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall’eventuale maturata prescrizione del diritto.

Art. 11.

1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell’invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all’impugnazione di cui all’articolo 12, comma 2.

  Art. 12.

1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.

  2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.

  Art. 13.

1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell’inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d’ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.

2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

  Art. 14.

1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell’avvenuto aggravamento ai sensi dell’articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell’avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Art. 15.

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2004.

2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all’estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 16.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l’anno 2004, in 12.480.000 euro per l’anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall’anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell’articolo 3, valutate in 407.238 euro per l’anno 2004, in 610.587 euro per l’anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall’anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell’articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l’anno 2004, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l’anno 2004, a 506.000 euro per l’anno 2005 e a 1.430.000 euro per l’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l’anno 2004, a 27.000 euro per l’anno 2005 e a 29.000 euro per l’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l’anno 2004, a 7.456.000 euro per l’anno 2005 e a 9.273.000 euro per l’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno; quanto a 1.027.000 euro per l’anno 2004, a 682.000 euro per l’anno 2005 e a 2.168.000 euro per l’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l’anno 2004 e a 3.809.000 euro per l’anno 2005, l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L’ultima proposta di Legge

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

I Commissione AFFARI COSTITUZIONALI

 – Resoconto di giovedì 31 luglio 2003 –

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 31 luglio 2003.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 luglio 2003. – Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 13.15.

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo.  Testo unificato C. 2725 Bornacin e C. 3105 Bielli.  (Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di martedì 29 luglio 2003.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato adottato come testo base dalla Commissione (vedi allegato).

Giovanni MONGIELLO (UDC), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bielli 1.1, 2.1, 3.1, 5.1, 15.1 e Tit. 1.  In merito all’emendamento 15.1, rileva in particolare che la modifica proposta, anticipando al 1ogennaio 1961 la data per l’individuazione degli eventi cui connettere i benefici previsti dal testo in esame, consentirà di includere tra i beneficiari soggetti che sono stati sempre esclusi dalla normativa in materia.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, espresso vivo apprezzamento per il testo unificato all’esame della Commissione, si associa al parere favorevole espresso dal relatore sugli emendamenti presentati.  Rileva quindi che il testo delle proposte di legge fin dall’inizio dell’esame presso la Commissione è stato sottoposto dall’Amministrazione dell’interno all’attenzione del Ministero dell’economia e delle finanze per la valutazione degli aspetti finanziari; tale analisi presuppone un lavoro approfondito che molto probabilmente comporterà che il prosieguo dell’iter del provvedimento

avvenga in modo contestuale alla predisposizione e all’esame del disegno di legge finanziaria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Bielli 1.1, 2.1, 3.1, 5.1, 15.1 e Tit. 1.

Donato BRUNO, presidente, espresso compiacimento per il consenso unanime registrato sul provvedimento, avverte che il testo risultante dall’approvazione degli emendamenti sarà inviato alle competenti Commissioni per l’espressione del prescritto parere.  Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

PROGETTO DI LEGGE – N. 3105

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

BIELLI, SPINI, SCIACCA

Nuove norme in favore delle vittime di atti di terrorismo

 

Presentata il 2 agosto 2002

Onorevoli Colleghi! – L’Italia ha da tempo iscritto, nel proprio bilancio nazionale, un debito pesante che appartiene al versante oscuro della propria storia repubblicana: quello contratto verso i familiari di tante vittime del terrorismo stragista che ha insanguinato il percorso della nostra giovane democrazia. Un debito che non si onora certamente soltanto con un versamento di danaro, poiché pretende di divenire memoria storica di tutti i cittadini italiani, che hanno imparato che occorre ricordare, se si vuole impedire che quei drammatici avvenimenti tornino ad essere vissuti.

        Ebbene ancora oggi, se si pensa all’articolo 111 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, accanto ai diritti degli imputati non è fatto cenno a quelli, non meno rispettabili, delle parti offese da reato e ciò nonostante i nostri impegni europei, che prevedono, attraverso la collocazione della vittima nell’ambito di applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 dicembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, seguita alle aperture che su questo problema ha avuto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l’entrata in vigore di un complesso di norme, inserite nella decisione quadro adottata dal Consiglio d’Europa il 15 marzo 2001, assai avanzate in materia di protezione ed assistenza alle vittime, destinata ad entrare in vigore nel 2002, nel 2004 e nel 2006. E nonostante sia stato da tempo approvato negli Stati Uniti un emendamento alla Costituzione, denominato Crime Victims Bill of Right, teso a garantire, al pari della citata decisione quadro europea, una serie di diritti alle vittime di crimini violenti, tra cui il diritto ad essere informati, ad avere un processo veloce, ad ottenere assistenza processuale e risarcimento dei danni.

        In Italia, come si è detto, manca una sensibilità su questo argomento. Ma è certamente più grave la considerazione che questo difetto di sensibilità riguarda le vittime delle stragi, nei cui componenti si è costantemente assistito a deviazioni ed “intossicazioni” delle indagini, da Piazza Fontana alla strage alla stazione di Bologna, ad opera di vertici dei Servizi di sicurezza, ripetutamente condannati per quei depistaggi.

        Comportamenti, quelli citati, che hanno impedito, ovvero ritardato notevolmente, l’accertamento della verità, con grave danno per i familiari delle vittime, costretti a insostenibili lungaggini processuali addirittura ultratrentenni come per la strage del 12 dicembre l969, con dispendio di energie morali e materiali, sofferenze inaudite, ritardi nelle procedure risarcitorie.

        Ecco dove trova la sua collocazione la proposta di legge oggi presentata alla Camera dei deputati, in particolare nelle ragioni di tutela dei diritti sostanziali di questi cittadini rimasti vittime non soltanto del terrorismo stragista, ma troppo spesso anche dei ritardi attribuibili allo Stato per avere di fatto impedito o ritardato l’accertamento della verità.

        Tra i punti salienti ed innovativi della proposta di legge, la parificazione ufficiale di tali vittime agli invalidi civili di guerra ed agli ex combattenti con riguardo ai trattamenti pensionistici e ai relativi benefìci fiscali; la parificazione, nei trattamenti, per tutte le vittime, a prescindere dalla loro condizione lavorativa; l’elevazione dell’indennizzo ad un miliardo di vecchie lire, rispetto ai 150 milioni previsti dalla normativa vigente; l’elevazione a 38 milioni di vecchie lire per ciascun punto percentuale nella valutazione delle invalidità; l’elevazione a 2 milioni di vecchie lire dell’assegno vitalizio; una maggior tutela per gli stretti familiari, tra i quali anche i figli maggiorenni, delle vittime; il riconoscimento del danno biologico; l’assistenza psicologica; il patrocinio legale gratuito; la riapertura dei termini per l’azione risarcitoria. Si tratta di questioni da tempo e da più parti invocate.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo, dipendenti privati o pubblici, lavoratori autonomi o liberi professionisti, e operano ai fini di tutti i trattamenti pensionistici, fatti salvi quelli di maggior favore, derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni. Coloro i quali si trovano in collocamento a riposo hanno diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefìci sulla base dei criteri indicati dalla presente legge.

2. Per quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

Art 2.

        1. Le disposizioni vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e dei caduti a causa di atti di terrorismo.

2. Ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di fine rapporto di chiunque subisce un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo si applicano gli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Art 3.

        1. A chiunque subisce una invalidità permanente della capacità lavorativa causate da atti di terrorismo è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad accrescere, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata e la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto. Alla maturazione della pensione, la stessa godrà di esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche in pro-rata dei dieci anni di versamenti figurativi riconosciuti sul totale degli anni utili ai fini della liquidazione dell’importo pensionabile.

2. La condizione del soggetto che subisce un’invalidità pari o superiore all’80 per cento causata da atti di terrorismo è equiparata a quella dei grandi invalidi di guerra, ai sensi dell’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre l978, n. 915.

3. Nei casi di invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo si applicano, ai fini della pensione, le norme in materia di misura della pensione privilegiata dei militari prevista all’articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tale criterio si applica anche per la misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti di terrorismo.

4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano i benefìci previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

 Art 4.

        1. A chiunque subisce, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo, un’invalidità permanente è corrisposta un’elargizione fino a 516.456 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 19.625 euro per ogni punto percentuale.

2. A chiunque subisce, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo, un’invalidità permanente, non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, oltre all’elargizione di cui al comma 1, un assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro, soggetto alla perequazione automatica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 2, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico.

4. Ai componenti la famiglia del soggetto che perde la vita per effetto di ferite o di lesioni causate da atti di terrorismo, è corrisposta una elargizione complessiva anche in caso di concorso di più soggetti, di 5l6.456 euro.

Art 5.

        1. I familiari, limitatamente al coniuge, ai figli e ai genitori, delle vittime e di coloro che hanno subìto ferite o lesioni causate da atti di terrorismo, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria.

2. Il patrocinio legale per le vittime di atti di terrorismo, i superstiti e i loro familiari per la costituzione di parte civile è a totale carico dello Stato.

3. Le azioni risarcitorie per atti di terrorismo possono, anche ai soli fini della rivalutazione, essere esperite in ogni caso entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, anche nel caso di già decorso termine di prescrizione.

4. Il riconoscimento e la valutazione delle infermità, la considerazione dell’avvenuto aggravamento, delle pensioni e ogni liquidazione economica o diverso beneficio concessi alle vittime di atti di terrorismo, ai superstiti, ai loro familiari, devono essere esperiti e concludersi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda degli aventi diritto all’ufficio territoriale del Governo competente.

            5. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rivalutate, su richiesta degli interessati, ai fini dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.

            6. Immediata e continuativa assistenza psicologica a carico dello Stato è prestata ai superstiti ed ai loro familiari nonché ai familiari delle vittime di atti di terrorismo.

 Art 6.

        1. I benefìci di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1^ gennaio 1969.

Art 7.

        1. Ai fini della copertura dell’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata la spesa, per l’anno 2002, di 400 milioni di euro per le elargizioni una tantum; per gli ulteriori oneri relativi alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici è autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, di 2,30 milioni di euro.

2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo
(Testo unificato C. 2725 Bornacin e C. 3105 Bielli).

 

EMENDAMENTI

ART 1.

Al comma 1, dopo le parole: a tutte le vittime degli atti di terrorismo, aggiungere le seguenti: e delle stragi, nonché ai loro superstiti, ai.

Conseguentemente, dopo le parole: di terrorismo ovunque ricorrano nel testo aggiungere le seguenti:e delle stragi.  1. 1. Bielli.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: in conseguenza di atti di terrorismo, aggiungere le seguenti: e di strage, ed alle vedove ed agli orfani.  2. 1. Bielli.

ART. 3.

Al comma 3, sono soppresse le parole da: , in misura fino alla fine del periodo.  3. 1. Bielli.

ART. 5.

Ai comma 1 e 5, dopo le parole: della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono aggiunte le seguenti: e successive modifiche ed integrazioni.  5. 1. Bielli.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 1o gennaio 1969, con le seguenti: dal 1o gennaio 1961.  15. 1. Bielli.

EMENDAMENTI AL TITOLO

Dopo le parole: vittime del terrorismo, aggiungere le seguenti: e delle stragi.  Tit. 1. Bielli.

 

PROGETTO DI LEGGE – N. 2725

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

BORNACIN, BIONDI, LA RUSSA, ASCIERTO,

RICCIOTTI, COZZI, MAZZONI

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo


Presentata il 9 maggio 2002

        Onorevoli Colleghi! – La proposta di legge in esame riguarda una cerchia di soggetti relativamente ristretta sotto il profilo numerico, tenendo conto del fatto che per vittime del terrorismo devono intendersi esclusivamente le vittime (ed i superstiti) di attività criminose, che presentano peculiari caratteristiche, tali da consentire di distinguere nettamente l’atto terroristico ed eversivo da altri atti criminali (criminalità organizzata) o da altri penalmente illeciti.

        Dopo gli eventi dell’11 settembre 2001 l’atto terroristico è considerato dai massimi Organismi internazionali “atto di guerra” e la reazione a livello nazionale ed internazionale è considerata operazione di guerra e non più di semplice polizia. Pertanto anche a tutte le vittime private e pubbliche del terrorismo – già equiparate agli invalidi civili e di guerra ammessi ai relativi benefìci di guerra ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 302 del 1990, e successive modificazioni, – in via analogica ed equitativa, sono da ritenere estensibili alcune delle norme applicate a favore degli “ex combattenti” e dei dipendenti militari che, qualora non attuate, comportano un abbattimento delle pensioni dei dipendenti privati vittime del terrorismo del 70 per cento rispetto al trattamento riservato ad un militare vittima del dovere.

        L’estensione richiesta riguarda, in particolare, sotto il profilo dei criteri di determinazione dei trattamenti pensionistici:

                a) l’articolo 3 della legge n. 336 del 1970, e successive modificazioni, che prevede, in aggiunta ai benefìci stabiliti dagli articoli 1 e 2, il riconoscimento di un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, a valere sull’anzianità e sulla misura pensionistica, e che solo parzialmente potrà compensare la decurtata pensione di anzianità subita da molti invalidi per atti terroristici, che sono stati costretti (quando non deceduti) all’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle conseguenze dei devastanti danni psico-fisici e morali riportati;

                 b) l’applicazione dei criteri e delle misure per il computo della pensione privilegiata ordinaria liquidata ai militari inabili per causa di servizio, prevista all’articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, anche alle vittime del terrorismo, sia per la pensione indiretta o di reversibilità a favore dei loro superstiti, in caso di morte, sia per la pensione di invalidità permanente di grado uguale o superiore all’80 per cento. L’80 per cento di invalidità della capacità lavorativa delle vittime del terrorismo è stata equiparata, dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 302 del 1990 e dall’articolo 82, comma 4, della legge n. 388 del 2000, all’inabilità totale. Per pura semplificazione la mancata parificazione di queste norme comporta, in caso di morte o di inabilità totale di un militare con venti anni di servizio, il riconoscimento da parte dello Stato, del trattamento pari al 100 per cento dell’ultima retribuzione, mentre per la vittima civile del terrorismo il trattamento riconosciuto, a parità di retribuzione, è pari al 30 per cento di quello riservato al militare;

                 c) sotto il profilo delle agevolazioni fiscali dei trattamenti pensionistici stessi quanto previsto dall’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per le pensioni di guerra e cioè l’estensione dell’esenzione totale dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), già prevista dall’articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407 del 1998, per il trattamento speciale di reversibilità e per le pensioni privilegiate dirette di prima categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, a tutte le altre pensioni (private e pubbliche) di cui alla lettera b); l’estensione dell’esenzione parziale dall’IRPEF, nella misura ridotta e fissa del 50 per cento per tutti i residui trattamenti pensionistici riservati alle vittime del terrorismo che hanno subito un’invalidità inferiore all’80 per cento.

                    Altro elemento essenziale è la valutazione del danno complessivo derivante dall’atto terroristico o di eversione, con specifico riferimento sia al devastante “danno diretto” fisico, psichico e morale arrecato al soggetto vittima del crimine, sia al “danno riflesso” che ha coinvolto da una parte il nucleo familiare della vittima e dall’altra il suo stesso ambiente di lavoro e le relazioni interpersonali e sociali.

        Questi danni hanno il più delle volte compromesso irrimediabilmente affetti e carriera della vittima stessa, limitandone nel contempo fortemente l’autonomia economica.

        La rivalutazione delle singole invalidità sulla base dei criteri e dei parametri indicati, l’elevazione, con effetto retroattivo, del valore del punto percentuale di invalidità a 19.625,36 euro, ed il ricalcolo delle indennità già erogate dalle precedenti leggi per le vittime del terrorismo, assolvono al duplice obiettivo di riadeguare, da una parte, le limitate e compromesse risorse economiche degli “offesi” e, dall’altra, di riequilibrare trattamenti risarcitori estremamente differenziati. Infatti sussiste una vera e propria giungla risarcitoria, della quale sono solo alcuni esempi le seguenti vicende: “Cermis” con il riconoscimento in caso di morte per ciascuna vittima di 1.962.536,22 euro; “Uno bianca”; “elicottero caduto nel Kossovo” nell’estate 2001, “la garanzia dell’Italia a favore delle compagnie aeree per il risarcimento di danni subiti da terzi per atti di terrorismo o di guerra”, che prevedono tutti risarcimenti “enormemente” più consistenti rispetto a quello attualmente riconosciuto dalle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998 a favore delle vittime del terrorismo (77.468,5 euro in caso di morte e 774,69 euro per ogni punto percentuale di invalidità permanente).

        La presente proposta di legge mira a completare, sotto il profilo normativo, l’equiparazione dei trattamenti riguardanti i criteri e la valorizzazione dei benefìci da estendere a tutte le vittime del terrorismo, a prescindere dalla categoria di appartenenza (lavoratore autonomo, dipendente pubblico militare, altro dipendente pubblico o dipendente privato).

        In particolare:

           1) completando la parificazione, ad ogni effetto, delle vittime del terrorismo, già invalidi civili di guerra, ai dipendenti militari ed agli “ex combattenti”;

          2) eliminando o quanto meno riducendo le incredibili sperequazioni (sotto il profilo del risarcimento economico una tantum, pensionistico e fiscale), attualmente esistenti tra le molteplici normative riguardanti le vittime di atti costituenti reato;

          3) consentendo l’eliminazione della prescrizione, con la previsione di un termine di decadenza rispetto alla data di entrata in vigore della legge, entro cui esercitare le azioni di tutela dei propri diritti e riaprire pertanto i processi;

           4) prevedendo procedure preventive, giudiziarie e transattive in grado di definire in tempi il più possibile veloci le singole situazioni.

        Rimangono naturalmente salve e consolidate le situazioni soggettive che rappresentano un plus o un melius rispetto alla disciplina di cui alla presente proposta di legge.

        La presentazione della proposta di legge risponde prevalentemente ad un giustificabile intento di parificazione dei diversi trattamenti e di moralizzazione, rispetto ad una legislazione che, fino ad oggi, è apparsa (vedi “legge Gozzini” e altre) più propensa a tutelare e ad assistere gli autori dei reati piuttosto che le vittime dei reati.

        L’articolo 1 stabilisce uguali norme da applicare a tutte le vittime del terrorismo, dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi ovvero liberi professionisti, nonché l’equiparazione a tutti gli effetti delle vittime del terrorismo agli invalidi di guerra.

        L’articolo 2 garantisce a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente in conseguenza di un atto di terrorismo, sia ai fini della liquidazione della pensione, sia ai fini dell’indennità di fine rapporto, l’applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 336 del 1970.

        Gli articoli da 3 a 8 riguardano i trattamenti pensionistici da riservare alle vittime del terrorismo.

        Gli articoli da 9 a 11 trattano delle invalidità di qualsiasi grado riportate in seguito all’atto terroristico, che dovranno essere rivalutate tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento sia fisico che psichico e del danno biologico e morale, e riconguagliando con effetto retroattivo il valore punto percentuale di invalidità a 19.625,36 euro, anche per tutte le indennità già erogate dalle precedenti leggi sulle vittime del terrorismo.

        L’articolo 12 estende l’attuale esenzione dai ticket sanitari ad ogni altra spesa farmaceutica e a qualsiasi altro onere relativo a prestazioni, dirette o indirette, del Servizio sanitario nazionale a tutti gli invalidi vittime di atto terroristico.

        L’articolo 13 prevede che per la concessione di benefìci alle vittime del terrorismo si applicano, qualora più favorevoli, le norme vigenti in favore sia delle vittime per causa di servizio dei dipendenti civili e militari dello Stato, che delle vittime sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle Forze armate operanti nell’ambito della NATO.

        L’articolo 14 stabilisce che per le procedure di natura penale, civile, amministrativa e contabile il patrocinio è a totale carico dello Stato.

        L’articolo 15 stabilisce che nel caso in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano stati accertati la dipendenza dell’invalidità ed il suo grado o la morte da atto terroristico si dovrà, con apposita normativa semplificata, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, instaurare un procedimento amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti.

        L’articolo 16 affida la competenza per le procedure di natura civile e in caso di inottemperanza dei relativi provvedimenti da parte della Corte dei conti, al tribunale monocratico con riferimento alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti. Il tribunale potrà fissare al massimo due udienze separate da un intervallo non superiore a quarantacinque giorni, al termine delle quali la causa verrà assegnata a sentenza e decisa nel termine perentorio di quattro mesi.

        L’articolo 17 stabilisce che la competente amministrazione dello Stato potrà offrire alla vittima o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione che, in caso di accettazione, sarà preclusiva di ogni azione.

        L’articolo 18 fissa il termine massimo di quattro mesi per il riconoscimento dell’infermità, per il ricalcolo dell’avvenuto aggravamento e delle pensioni e per ogni liquidazione economica connessa a vittime del terrorismo.

        L’articolo 19, infine, stabilisce la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

 Art. 1.

        1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le vittime del terrorismo sono equiparate a tutti gli effetti agli invalidi civili di guerra e ad esse si applicano, per quanto non specificatamente previsto dalla presente legge, le norme vigenti in materia.

       2. Sono fatti salvi i migliori trattamenti già acquisiti in attuazione delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

        3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime del terrorismo, dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, liberi professionisti.

Art. 2.

        1. A tutti coloro che hanno subìto un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di un atto di terrorismo sia ai fini della liquidazione della pensione, sia ai fini dell’indennità di fine rapporto, sono applicabili i criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Art. 3.

        1. Con riferimento all’attività lavorativa è riconosciuto a tutti coloro che hanno subìto un’invalidità permanente inferiore all’80 per cento, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto. In alternativa, qualora l’attività lavorativa non prosegua, ai fini pensionistici si applica l’articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

          2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in misura pari al 50 per cento del suo ammontare.

Art. 4.

        1. Nell’ipotesi di invalidità permanente uguale o superiore all’80 per cento in conseguenza di un atto terroristico, già equiparata all’inabilità totale dall’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dall’articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica l’articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di acquisizione del diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base dell’ultima retribuzione percepita dall’avente diritto.

          2. Il criterio di cui al comma 1 si applica, altresì per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte di vittime del terrorismo; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.         3. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i benefìci fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall’IRPEF.

Art. 5.

        1. Ai pensionati vittime del terrorismo ed ai loro superstiti è assicurato l’adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori ancora in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

Art. 6.

        1. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

Art. 7.

        1. Coloro che sono già pensionati alla data di entrata in vigore della presente esse anno diritto ad una maggiorazione dell’importo della pensione e al relativo trattamento fiscale ai sensi delle disposizioni della medesima legge.

Art. 8.

        1. Coloro che hanno subìto un’invalidità pari o superiore all’80 per cento a seguito di un atto terroristico sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 9.

        1. Le misure delle invalidità di qualsiasi grado riconosciute alle vittime del terrorismo ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento sia fisico sia psichico nonché del danno biologico e morale.

Art. 10.

        1. Il valore del punto percentuale di invalidità è elevato a 19.625,36 euro, e a 1.926.536,22 euro in caso di morte di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 497. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle indennità già erogate alle vittime del terrorismo prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della elargizione di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e considerando nel computo anche l’eventuale rivalutazione di cui all’articolo 9 della presente legge.

Art. 11.

        1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dell’indennità di cui alla presente legge sono esenti dall’imposta di bollo.         2. L’erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

Art. 12.

        1. Agli invalidi vittime del terrorismo, già esentati dai ticket sanitari ai sensi dell’articolo 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è altresì riconosciuta l’esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, nonché dal pagamento di qualsiasi altro onere relativo a prestazioni, dirette, indirette o convenzionate, del Servizio sanitario nazionale.

Art. 13.

        1. Per la concessione di benefìci alle vittime del terrorismo si applicano, qualora più favorevoli, le norme vigenti per i dipendenti civili e militari dello Stato invalidi per cause di servizio e per le vittime di incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle forze armate operanti nell’ambito della NATO.

Art. 14.

        1. Per le procedure di natura penale, civile, amministrativa e contabile il patrocinio delle vittime del terrorismo o dei superstiti è a totale carico dello Stato. Eventuali azioni risarcitorie possono, anche ai soli fini della rivalutazione, essere esperite in ogni caso entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di già maturato termine di prescrizione.

Art. 15.

        1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate la dipendenza dell’invalidità ed il suo grado ovvero la morte da eventi terroristici con atti definiti, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, con apposita normativa semplificata, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti. Tale procedimento deve essere concluso con deliberazione soggetta alle impugnazioni di cui all’articolo 16, comma 2.

Art. 16.

        1. Competente per le procedure di natura civile ed, in particolare, in caso di inottemperanza dei relativi provvedimenti da parte della Corte dei conti, è il tribunale monocratico con riferimento alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti, che fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.         2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la motivazione di manifesta illogicità.

Art. 17.

        1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell’inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d’ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima del terrorismo o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.         2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

Art. 18.

        1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell’avvenuto aggravamento ai sensi dell’articolo 9 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica connessa a vittime del terrorismo devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell’avente diritto all’ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto.

Art. 19.

        1. Per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 388 milioni di euro e di 2,28 milioni di euro annui destinati, in particolare, alla copertura degli oneri derivanti dall’aumento degli importi delle pensioni spettanti alle vittime del terrorismo e alle agevolazioni fiscali previste dalla medesima legge.

2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione della stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CORRIERE DELLA SERA 5/2/2000:Ex terrorista confessa omicidio di un agente: reato prescritto

testata corriere della sera

Niente processo per Vito Biancorosso che partecipò all’ attentato a Fausto Dionisi, avvenuto nel ‘ 78

Ex terrorista confessa omicidio di un agente: reato prescritto 

FIRENZE – Ha ammesso la sua piena responsabilità per l’ assassinio dell’ agente di polizia Fausto Dionisi avvenuto nel corso di un attentato al carcere fiorentino delle Murate, il 20 gennaio 1978, ventidue anni fa, ma l’ ex terrorista di Prima Linea, Vito Biancorosso, quarantadue anni, nome di battaglia «Mario o Brazil», dissociatosi nel 1983, per questo omicidio non sarà processato. Il reato infatti è prescritto, essendo trascorsi più di vent’ anni da quando è avvenuto il delitto. È quanto deciso ieri dal giudice per le indagini preliminari fiorentino Antonio Crivelli, al termine di un’ udienza che è durata oltre due ore. Per l’ attentato avvenuto alle Murate, Biancorosso venne chiamato in correità da un compagno di lotta nel 1981, ma quell’ elemento, secondo la ricostruzione della vicenda giudiziaria fatta ieri mattina dal pubblico ministero Gabriele Mazzotta, non venne ritenuto sufficiente a spiccare un mandato di cattura e quindi a richiedere l’ estradizione del terrorista. Biancorosso, che è stato arrestato in Francia e successivamente estradato in Italia per altri reati, tra cui alcune rapine, nell’ ottobre del 1980, proprio un anno dopo, nel 1981, decide di avvalersi del «principio di specialità» sfuggendo così alla procedibilità nei suoi confronti per l’ attentato al carcere delle Murate. Procedibilità che torna a essere possibile tuttavia nel giugno 1998, quando Biancorosso rientra in possesso del passaporto. Nel 1999, l’ ex terrorista di Prima Linea riconosce davanti al pubblico ministero la sua piena responsabilità per la morte dell’ agente di polizia Dionisi, elemento fondante per quella chiamata in correità, che nel 1981 invece non era stata ritenuta sufficiente. Sulle spalle di Biancorosso pesano tuttavia altri omicidi. Mario o Brazil fu condannato anche a vent’ anni e mezzo per l’ omicidio di un vigile urbano, Bartolomeo Mana, durante l’ assalto alla Cassa di Risparmio di Druento ,in provincia di Torino, avvenuto il 13 luglio 1979. In quell’ occasione nel commando di fuoco di Prima Linea c’ era anche Roberto Sandalo. Fu proprio quest’ ultimo che sparò al vigile provocandone così la morte.

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(5 febbraio 2000) – Corriere della Sera

No al Presidente della Camera Bertinotti dalle Vedove dello Stato all’On. D’Elia ai vertici del Parlamento

NO AL PRESIDENTE DELLA CAMERA BERTINOTTI

DALLE VEDOVE DELLO STATO

A CAUSA DEL TERRORISMO

ALLA PERMANENZA ON. D’ELIA

EX TERRORISTA AI VERTICI DEL PARLAMENTO

In risposta all’incontro dello scorso 20 giugno le vedove dello Stato Italiano a causa del terrorismo, mogli di Poliziotti, Carabinieri, Magistrati con fermezza rispondo NO! al Presidente della Camera Fausto Bertinotti in merito alla permanenza dell’On. Sergio D’Elia, ex terrorista, ai vertici del Parlamento italiano come Segretario di Montecitorio.

 Questo il testo della lettera inviata oggi 28 giugno 2006 al Presidente Bertinotti:

Gentile Signor Presidente,

   noi rappresentanti dell’ Associazione Memoria, che raccoglie i familiari di quanti fra Poliziotti e Magistrati sono stati uccisi dai terroristi, nell’incontro avuto con Lei in data 20.6.06 riguardo alla elezione a Deputato del signor Sergio D’Elia, abbiamo preso atto della sua affermazione “il voto del popolo è sovrano”.

   Dopo attenta riflessione e confronto con i nostri soci e con molte altre parti sociali, confermiamo di non poter accettare tale affermazione, specie per quanto riguarda l’elezione dello stesso a Segretario d’aula.

   Ribadiamo pertanto la nostra ferma determinazione anche perché abbiamo ben presente che se davvero Sergio D’Elia ha avuto un buon percorso morale e di buon cittadino ai fini del suo ottimo inserimento nel tessuto sociale (sano) italiano, proprio grazie a questo dovrebbe, per il bene supremo dello Stato e delle Sue Istituzioni, che anche lui rappresenta, dimettersi da ogni carica.

Dimostrerebbe così di aver davvero ben compreso ed interiorizzato i valori morali per cui i nostri cari sì sono fatti uccidere dai terroristi: libertà, legalità e democrazia.

   La ringraziamo di averci ricevuto e ripetiamo che non sentendoci in alcun modo rappresentati da siffatti personaggi continueremo a lottare ed a chiedere a gran voce quanto sopra.

                                                                       Associazione Memoria